Capo IV›Sez. I
Art. 500
289 / 679Assegno alimentare
In vigore dal 3 giu 1994
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-500