Art. 49 · Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
Capo VIII

Art. 49

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Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano

In vigore dal 3 giu 1994
1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-49