Art. 489 · Periodi di servizio utili al riconoscimento
Sez. IV

Art. 489

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Periodi di servizio utili al riconoscimento

In vigore dal 11 ago 2023
1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. 2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Note all'articolo

  • La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 11, comma 14) che "il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-489