Art. 488 · Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo
Sez. IV

Art. 488

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Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo

In vigore dal 3 giu 1994
1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, è valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all', come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-488