Art. 484 · R i c o r s o
§ VII

Art. 484

658 / 679

R i c o r s o

In vigore dal 3 giu 1994
1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-484