§ IV
Art. 471
599 / 679Passaggi di cattedra e di presidenza
In vigore dal 3 giu 1994
1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.
2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.
3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-471