Art. 467 · Trasferimenti d'ufficio
§ III

Art. 467

594 / 679

Trasferimenti d'ufficio

In vigore dal 3 giu 1994
1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede. 2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'. 3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all' è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede. 4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione. 5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.
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