Art. 46 · Collegio degi docenti di scuola materna
Capo VII

Art. 46

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Collegio degi docenti di scuola materna

In vigore dal 6 lug 1994
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell', comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate. 2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'. Inoltre: a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini; b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco; c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'; d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-46