Sez. II
Art. 458
58 / 679Mantenimento ad esaurimento
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell' della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti.
2. Dalla data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-458