Sez. II
Art. 457
57 / 679Scambio di docenti con altri paesi
In vigore dal 3 giu 1994
1. Econsentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.
2. L'attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-457