Art. 457 · Scambio di docenti con altri paesi
Sez. II

Art. 457

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Scambio di docenti con altri paesi

In vigore dal 3 giu 1994
1. Econsentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea. 2. L'attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-457