Art. 453 · Incarichi e borse di studio
Sez. II

Art. 453

53 / 679

Incarichi e borse di studio

In vigore dal 1 gen 1999
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. 2. Per la pertecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. 5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito. 6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. 7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorchè il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali. 8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio. 9. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all' della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-453