Art. 451 · Organi competenti a disporre congedi e aspettative
Capo IIISez. I

Art. 451

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Organi competenti a disporre congedi e aspettative

In vigore dal 3 giu 1994
1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente. 2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-451