Art. 448 · Valutazione del servizio del personale docente
Capo IIISez. I

Art. 448

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Valutazione del servizio del personale docente

In vigore dal 3 giu 1994
1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo trennio. 2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all', sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione. 3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, nè analitico, nè sintetico e non è traducibile in punteggio. 4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.
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