Sez. VIII
Art. 446
648 / 679Organici del personale educativo
In vigore dal 3 lug 2009
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81.
2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'.
3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all', comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.
5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.
6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-446