Art. 446 · Organici del personale educativo
Sez. VIII

Art. 446

648 / 679

Organici del personale educativo

In vigore dal 3 lug 2009
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81. 2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'. 3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all', comma 4. 4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate. 5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto. 6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-446