Sez. VI
Art. 435
637 / 679Norma comune sulle procedure concorsuali
In vigore dal 3 giu 1994
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-435