Art. 429 · Reclutamento del personale direttivo
§ III

Art. 429

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Reclutamento del personale direttivo

In vigore dal 3 giu 1994
1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico. 2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. 3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo. 4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
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