Sez. III
Art. 410
426 / 679Scuola media
In vigore dal 3 giu 1994
1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;
b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-410