Capo II›Sez. I
Art. 398
150 / 679Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
In vigore dal 3 giu 1994
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-398