Titolo IX
Art. 377
615 / 679Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero
In vigore dal 3 giu 1994
1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-377