Art. 321 · Programmazione educativa nella scuola media
§ II

Art. 321

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Programmazione educativa nella scuola media

In vigore dal 3 giu 1994
1. Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui all' sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno. 2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-321