Capo II
Art. 305
108 / 679Sussidi
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che è controllata dal provveditore agli studi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-305