Art. 305 · Sussidi
Capo II

Art. 305

108 / 679

Sussidi

In vigore dal 3 giu 1994
1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre. 2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che è controllata dal provveditore agli studi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-305