Art. 29 · Istituzioni con personalità giuridica
Capo V

Art. 29

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Istituzioni con personalità giuridica

In vigore dal 1 set 2000
1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest' ultimo. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-29