Sez. II
Art. 285
41 / 679Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca
In vigore dal 3 giu 1994
1. Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L' utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall' della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.
5. Le università, ai sensi dell', comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-285