Art. 27 · Autonomia amministrativa
Capo V

Art. 27

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Autonomia amministrativa

In vigore dal 1 set 2000
1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo. 2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo. 8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell', comma 4. 10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze. 13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 14. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 15. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 17. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 18. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 19. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 20. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-27