Capo VIII›Sez. I
Art. 267
377 / 679Cumulo di impieghi
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all' del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-267