Art. 267 · Cumulo di impieghi
Capo VIIISez. I

Art. 267

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Cumulo di impieghi

In vigore dal 3 giu 1994
1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all' del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'. 2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-267