Art. 249 · A l u n n i
Capo V

Art. 249

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A l u n n i

In vigore dal 3 giu 1994
1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al Ministero. 2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a giudizio del collegio dei docenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-249