Capo IV
Art. 244
259 / 679Conservatori di musica statizzati
In vigore dal 21 nov 1994
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di statizzazione:
"G. Tardini" di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
"Nicolò Paganini" di Genova e "Francesco Morlacchi" di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111);
"F. E. Dall'Abaco" di Verona, "L. Canepa" di Sassari, "A. Vivaldi" di Alessandria, "U. Giordano" di Foggia, "L. D'Annunzio" di Pescara, "G. Frescobaldi" di Ferrara, "T. Schipa" di Lecce, "G. Nicolini" di Piacenza, "A. Venturi" di Brescia, e "C. Pollini" di Padova, liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 663);
"V. Gianferri" di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
"S. Tomadini" di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).
2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell', comma 6.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-244