Art. 233 · Obblighi scolastici degli allievi
Sez. II

Art. 233

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Obblighi scolastici degli allievi

In vigore dal 3 giu 1994
1. È fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione secondaria superiore. 2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1 del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria già superati. 3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-233