Art. 220 · Direttore
Capo IIISez. I

Art. 220

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Direttore

In vigore dal 28 giu 2003
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132. 5. Il Ministro può in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata. 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-220