Art. 207 · Finalità
Titolo VICapo I

Art. 207

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Finalità

In vigore dal 5 lug 2024
1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all' esercizio dell'arte. 2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia. 3. I corsi hanno durata di quattro anni. 4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore. 5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturità di arte applicata o del diploma di maturità artistica-prima sezione. 6. Allo stesso corso dell'accademia non si può essere iscritti per più di cinque anni. 7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto dall'.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
  • Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-207