Art. 173 · Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
Capo III

Art. 173

159 / 679

Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

In vigore dal 3 giu 1994
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti. 2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui all', anche scuole medie statali. 3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali. 4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-173