Art. 164 · Formazione delle classi
Titolo IVCapo I

Art. 164

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Formazione delle classi

In vigore dal 3 giu 1994
1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti. 2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell', comma 4, del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-164