Capo V
Art. 158
304 / 679Biblioteche scolastiche
In vigore dal 3 giu 1994
1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-158