Art. 158 · Biblioteche scolastiche
Capo V

Art. 158

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Biblioteche scolastiche

In vigore dal 3 giu 1994
1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni. 2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'. 3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con: a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali; b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-158