Art. 156 · Fornitura gratuita libri di testo
Capo V

Art. 156

302 / 679

Fornitura gratuita libri di testo

In vigore dal 1 gen 1999
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli , comma 1. 2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli , qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 156, comma 1, del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale."
  • La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27,comma 4) che il comma 2 del presente articolo, si intende riferito a tutta la scuola dell'obbligo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-156