Art. 14 · Funzionamento delle assemblee studentesche
Sez. II

Art. 14

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Funzionamento delle assemblee studentesche

In vigore dal 3 giu 1994
1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. 2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. 3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. 4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-14