Art. 127 · Docenti di sostegno
Parte IITitolo IIICapo I

Art. 127

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Docenti di sostegno

In vigore dal 3 giu 1994
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell' del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale. 2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell' del presente testo unico. 3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all', con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti. 4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall', unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli. 6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-127