Art. 110 · Soggetti all'obbligo scolastico
Titolo II

Art. 110

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Soggetti all'obbligo scolastico

In vigore dal 3 giu 1994
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età. 2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. 3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalitadi cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-110