Parte II›Titolo I›Capo I
Art. 107
506 / 679Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia
In vigore dal 21 nov 1994
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall' della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' della citata legge n. 1014, del 1960, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-107