Parte II›Titolo I›Capo I
Art. 101
500 / 679Formazione delle sezioni
In vigore dal 3 giu 1994
1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli .
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-101