Art. 1 · Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività

Art. 1

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Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività

In vigore dal 2 mar 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività 1. È istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa a contabile ed ha personalità giuridica di diritto pubblico; 2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private; 3. Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; 4. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici; AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-02-26;143#art-1