Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 gen 1994
1. La società può svolgere ulteriori attività, anche in favore di terzi, con particolare riferimento alla progettazione, all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione delle opere ed al monitoraggio della qualità ambientale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-01-13;62#art-3