Art. 2
2 / 5In vigore dal 10 feb 1994
1. All'art. 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. All', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: 'Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,'".
2. All'art. 17, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera b), la commissione può, tra l'altro, disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonché l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni.
1-quater. I componenti della commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-30;585#art-2