Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 gen 1994
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLO, Ministro delle finanze MANCINO, Ministro dell'interno BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-28;566#art-2