Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 gen 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 8, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Considerata la necessità di apportare talune modifiche al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 38, comma 4, dopo la parola: "attraversano", sono aggiunte le seguenti: "il centro abitato di";
b) all'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole "classificati in", sono aggiunte le seguenti: "almeno due";
2) nel comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq";
3) nel comma 6, secondo periodo, dopo le parole "riferita alla prima", sono soppresse le parole: "ovvero unica", e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.";
c) all'art. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "nel regolamento" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.";
2) nel comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:";
3) nel comma 4, le parole "di fiere, festeggiamenti e mercati", sono sostituite dalle seguenti: "di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,";
4) nel comma 5, primo periodo, le parole "possono essere ridotte fino al" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte al" e, dopo le parole: "venditori ambulanti", sono aggiunte le seguenti: ", pubblici esercizi";
5) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.";
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.";
7) nel comma 8, le parole da "è in facoltà del comune" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.";
d) il comma 1 dell'art. 46 è sostituito dal seguente: " 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.";
e) all'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
"2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazione medesime.";
f) all'art. 56, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
"11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-28;566#art-1