Art. 38
38 / 38In vigore dal 13 gen 1994
1. L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Norme abrogate). - 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme:
, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
della legge 9 maggio 1989, n. 168;
, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione 'la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personalè e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142; , comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
, commi 3 e 4, e , della legge 8 luglio 1988, n. 254;
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto;
della legge 11 luglio 1980, n. 312; - bis del decrto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell', comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell', comma 8, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. Nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con quelle del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti di cui all', comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono abrogati gli della legge 29 marzo 1983, n. 93, e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
----------
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-38