Art. 20
20 / 38In vigore dal 13 gen 1994
1. L'articolo 43 è sostituito dal seguente:
"Art. 43 (Assunzione e sede di prima destinazione). - 1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell', commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444.
2. Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-20