Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 13 gen 1994
1. L' è sostituito dal seguente: " (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all', comma 4, la retribuzione è determinata ai sensi dell', commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-13