Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 dic 1993
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno CONSO, Ministro di grazia e giustizia ELIA, Ministro per le riforme elettorali e istituzionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
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