Titolo I
Art. 5
5 / 33Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5
In vigore dal 28 dic 1993
1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-5