Titolo VIII
Art. 23
28 / 33Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 27; legge 30 giugno 1989, n. 244, art. 2, comma 3
In vigore dal 28 dic 1993
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, ;
legge 30 giugno 1989, n. 244, , comma 3)
1. Nell'ipotesi prevista dall', comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-23